Elenco degli
Stati Esteri per
i quali è
possibile
richiedere la
conversione
della patente:
CONVERSIONE
PERMESSA A TUTTI
I CITTADINI
Albania,
Algeria,
Argentina,
Austria,
Belgio,
Bulgaria,
Cipro, Corea
del Sud,
Croazia,
Danimarca,
Estonia,
Filippine,
Finlandia,
Francia,
Germania,
Giappone,
Gran
Bretagna,
Grecia,
Irlanda,
Islanda,
Lettonia,
Libano,
Liechtenstein,
Lituania,
Lussemburgo,
Macedonia,
Malta,
Marocco,
Moldova,
Norvegia,
Paesi Bassi,
Polonia,
Portogallo,
Principato
di Monaco,
Repubblica
Ceca,
Repubblica
Slovacca,
Romania, San
Marino,
Slovenia,
Spagna, Sri
Lanka,
Svezia,
Svizzera,
Taiwan,
Tunisia,
Turchia, Ungheria.
CONVERSIONE
PERMESSA SOLO AD
ALCUNE CATEGORIE
DI CITTADINI
Canada
(personale
diplomatico
e
consolare)
Cile
(personale
diplomatico
e loro
familiari)
Stati
Uniti
(personale
diplomatico
e loro
familiari)
Zambia
(cittadini
in missione
governativa
e loro familiari)
Documentazione da presentare:
- Patente estera
originale, in
corso di
validità, e
fotocopia
perfettamente
leggibile di
ambo i lati
della stessa.
- Istanza su
modello TT 2112
(in
distribuzione
allo sportello)
compilato e sottoscritto.
- Attestazione
del versamento
di € 29,24 sul
c/c 4028
-
Attestazione del
versamento di €
7,80 sul c/c
9001 I
bollettini di
conto corrente
postale
prestampati e
con codice a
barre sono
reperibili
presso gli
Uffici Postali e
gli Uffici
Provinciali del
Dipartimento
Trasporti
Terrestri. Non è
possibile usare
bollettini di
c/c postale non prestampati.
- Due foto
tessera recenti,
a sfondo chiaro,
con capo
scoperto. Una
delle due foto
verrà
autenticata
dall'impiegato
addetto in
presenza
dell'intestario
della pratica.
Nel caso di
presentazione
dell'istanza da
parte di un
delegato una
delle due
fotografie deve
essere
preventivamente
autenticata (ad
es. in Comune).
La foto può
essere
autenticata
anche dal medico
competente (ASL)
in sede di
rilascio di
certificato
medico per
conversione patente.
- Certificato
medico in bollo
con foto (ASL e
medici
competenti), in
data anteriore a
sei mesi +
relativa fotocopia.
- Carta
d'identità in
visione +
relativa fotocopia
- Fotocopia
codice fiscale
- Traduzione
integrale della
patente di
guida. La
traduzione può
essere
effettuata da
traduttore
giurato presso
il tribunale,
Consolato dello
stato estero in
Italia (la firma
dei funzionari
consolari dovrà
essere
autenticata in
Prefettura),
Ambasciata
Italiana presso
lo Stato Estero.
Per le patenti
rilasciate da
Argentina e
Romania è
espressamente
chiesto dalla
circolare
ministeriale
anche
l'attestazione
di autenticità
rilasciata dal
Consolato dello
stato estero in
Italia (la firma
dei funzionari
consolari dovrà
essere
autenticata in Prefettura).
-
Autocertificazione
della data di
acquisizione
della residenza.
(Ciò è molto
importante,
perchè la
patente estera
può essere
convertita solo
se conseguita
prima di avere
ottenuto la
residenza in Italia)
- I cittadini
extracomunitari
dovranno esibire
il permesso di
soggiorno o
carta di
soggiorno in
originale e in
corso di
validità +
relativa
fotocopia,
oppure fotocopia
del permesso di
soggiorno con
dichiarazione
sostitutiva di
atto notorio di
conformità
all'originale,
se la domanda è
presentata da un delegato.
- Se la domanda è
presentata da
persona diversa
dall'interessato
l'impiegato
addetto alla
ricezione della
domanda dovrà
procedere
all'identificazione
del delegato a
mezzo di un
valido documento
di identità
personale dello
stesso.
Occorrerà
produrre altresì
una delega
sottoscritta
dall'intestatario
della pratica
con firma
semplice
accompagnata da
un valido
documento in
fotocopia del delegante.
NOTE:
- la patente
extracomunitaria
è convertibile
solo se
conseguita prima
di avere
ottenuto la
residenza in
italia (per le
patenti
rilasciate dal
Regno del
Marocco, la data
di conseguimento
deve
considerarsi
quella nella
quale la patente
diventa permanente)
- per le patenti
comunitarie non
serve la
traduzione: solo
per la patente
Greca, si
richiede che
l'interessato
rilasci una
dichiarazione
sostitutiva di
notorietà con la
traduzione di
suo pugno.
- le patenti di
qualsiasi stato,
convertibili o
non
convertibili,
consentono al
possessore di
circolare in
Italia per 1
anno da quando
ha ottenuto la esidenza
- alla consegna
della patente
Italiana verrà
ritirata la
patente
straniera e
successivamente
inviata al
Consolato dello
stato di appartenenza
- La traduzione
non è richiesta
per le patenti
rilasciate dagli
stati della
Comunità europea
e dalla Svizzera.